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n. 1 del 30.09.2003 - Documentazione obbligatoria |
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Oggetto: Documentazione obbligatoria
Rif. Legislativi: Scaffoldings metallici fissi art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.( www.minwelfare.it)
Scopo: Fornire elenco dettagliato della documentazione inerente i ponteggi metallici fissi, da esibire agli organi preposti alla vigilanza, che deve essere presente in cantiere.
1) Per tutti i ponteggi: progetto e disegno esecutivo che deve essere:
• Conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
• Firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
• Integrato con la copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
2) Per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi
tipo: progetto e disegno esecutivo che deve essere redatto e firmato da un ingegnere o architetto abilitato; inoltre il progetto:
• Deve essere Integrato con la copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
• Qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature, (il progetto) deve contenere anche l’apposito calcolo, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato.
3) Documentazione dell’esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell’ultima verifica degli elementi di ponteggio da utilizzare, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento come da Circolare n.46/2000 (vedi Lavorare informati - scheda n. .2 del 30.10.2003).
4) P.O.S piano operativo di sicurezza con l’analisi dei rischi inerente il cantiere in
questione.
Conclusione: Il responsabile del cantiere deve disporre, prima che avvenga il
montaggio del ponteggio, dei documenti sopra elencati al fine di
assicurare l'installazione corretta ed il buon funzionamento del
ponteggio. |
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n. 2 del 30.09.2003 - Uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi |
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Oggetto: Uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi
Rif. Legislativi: Circolare del M.L.P.S. n. 20/2003, - “ Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi” (www.minwelfare.it)
Scopo: Si ribadisce, che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, l’uso
promiscuo di elementi di ponteggio a:
• telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse
• montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse
• tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.”
Tuttavia la circolare in questione dice anche che in ordine alla possibilità di utilizzo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telaio prefabbricati, si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) purchè vengano soddisfatte determinate condizioni che in sintesi sono:
1) Tutti gli elementi |
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n. 3 del 30.09.2003 - Idoneita dei materiali impiegati |
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Oggetto: Idoneità dei materiale impiegati
Rif. Legislativi: Circolare del M.L.P.S. N. 46/2000 “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. ( www.minwelfare.it)
Scopo: Con questa circolare il Ministero del Lavoro intende fornire istruzioni univoche intese ad accertare l’idoneità strutturale e l’uso in sicurezza dei materiali impiegati per la formazione del ponteggio.
La circolare individua una serie di parametri che incidono sulla sicurezza strutturale del ponteggio, “quali la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso”.
Fornisce delle tabelle, suddivise per tipologia di ponteggio, contenenti un elenco di verifiche ed una procedura da seguire, per l’accertamento dell’idoneità dei materiali prima di ogni montaggio. Fornisce inoltre anche informazioni circa le verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature utilizzate.
Conclusione: L’utilizzatore prima di ogni impiego, deve procedere ad accertare che tutti gli elementi del ponteggio siano conformi ed idonei all’uso.
L’idoneità e la conformità, deve essere documentata; è necessario pertanto produrre una dichiarazione firmata che attesti l’avvenuto controllo effettuato in base alla circolare n. 46/2000.
La dichiarazione diventa uno dei requisiti essenziali al fine di assicurare l'installazione corretta ed il buon funzionamento del
ponteggio, ed il responsabile del cantiere deve obbligatoriamente esibirla in caso di controllo da parte delle autorità competenti.
E’ evidente l’importanza di questo documento, soprattutto in caso di infortunio o incidente in quanto, la firma da apporre in calce alla dichiarazione, comunque, chiama in causa la figura del responsabile
di cantiere. |
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n. 4 del 30.09.2003 - Verifica durante l'uso dei ponteggi metallici fissi |
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Oggetto: Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Rif. Legislativi: Scaffoldings metallici fissi art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Circolare 46/2000 (www.minwelfare.it).
Scopo: Identificare un elenco dettagliato di verifiche che il responsabile del cantiere
deve eseguire per l’accertamento della conformità e della sicurezza del
ponteggio, prima di rilasciare il suo benestare all’utilizzo del ponteggio.
Alcune di queste verifiche sono obbligatorie e bisognerà darne un riscontro
documentale agli organi preposti alla vigilanza.
Controllare che il disegno esecutivo:
• Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
• Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal
fabbricante del ponteggio;
• Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli
schemi tipo:
• Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato;
• Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente
alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
• Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del responsabile di cantiere,
dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon
funzionamento.(vedi Scheda n. 3 del 30.09.03 LAVORARE INFORMATI)
• Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre
schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato;
• Controllare che sia mantenuto un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato
del ponteggio e l’opera servita.
• Controllare l'efficienza dell'elemento parasassi, ad intercettare la caduta del materiale dall'alto.
• Controllare il serraggio dei giunti, come riportato nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
• Controllare l'efficienza dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio.
• Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi
• Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:
• Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di
facciata e delle diagonali in pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di
controventatura in pianta (Vedi Scheda n. 5 del 30.09.2003 LAVORARE INFORMATI).
• Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
• Controllare il corretto montaggio dei fermapiedi. |
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n. 5 del 30.09.2003 - Tavole metalliche |
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Oggetto: Basette regolabili (impiego)
Rif. Legislativi: D.M. 2/9/1968 (deroga al D.P.R. n. 164/1956)
Scopo: Dare indicazioni per il corretto impiego dell’elemento
Nella costruzione della basetta regolabile, sono molto importanti i seguenti aspetti:
1) il rapporto esistente tra la parte utile di vite filettata ed il pezzo fisso che penetra nel
montante del ponteggio;
2) la differenza tra il diametro interno del montante ed il diametro esterno della vite.
Le basette regolabili, inoltre, devono avere determinate caratteristiche di portata (2000
daN) e una dimensione minima della piastra non inferiore a 150 cmq.
Un terreno qualsiasi non compattato, ha una portata di ≅ 1 daN/cmq, sicchè spesso la
dimensione della piastra risulta insufficiente a trasferire al terreno, il carico assiale di un
montante di un generico ponteggio in condizione di servizio (800 daN circa).
Per evitare di “sfondare” il pavimento e poter garantire la stabilità del montante, è buona
norma interporre tra la basetta ed il piano d’appoggio del ponteggio, un elemento, per
esempio di legno, avente una superficie maggiore della piastra, inchiodato (alle piastra).
La decisione sulla dimensione e la natura dell’elemento di interposizione, spetta
all’utilizzatore/progettista, dopo aver valutato la consistenza del piano d’appoggio del
ponteggio, ed il risultato di tale decisione diventerà parte integrante del progetto esecutivo.
Conclusione:
Ai fini della sicurezza, il ponteggio deve essere montato in conformità di un progetto
firmato da professionista abilitato.
Nella scelta del materiale da utilizzare in funzione di elemento di ripartizione, scartare
sempre tutto ciò che non offre sufficienti garanzie di stabilità, tipo pietre e mattoni
(attualmente sono in commercio degli elementi di interposizione realizzati in materia
plastica – sottobasette - che svolgono un’efficace azione di ripartizione dei carichi).
Per il livellamento dei piani inclinati, si consiglia l’utilizzo di apposite basette inclinabili, da
impiegare secondo uno schema autorizzato. |
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n. 6 del 30.09.2003 - Basette regolabili |
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Oggetto: Basette regolabili (impiego)
Rif. Legislativi: D.M. 2/9/1968 (deroga al D.P.R. n. 164/1956)
Scopo: Dare indicazioni per il corretto impiego dell’elemento
Nella costruzione della basetta regolabile, sono molto importanti i seguenti aspetti:
1) il rapporto esistente tra la parte utile di vite filettata ed il pezzo fisso che penetra nel
montante del ponteggio;
2) la differenza tra il diametro interno del montante ed il diametro esterno della vite.
Le basette regolabili, inoltre, devono avere determinate caratteristiche di portata (2000
daN) e una dimensione minima della piastra non inferiore a 150 cmq.
Un terreno qualsiasi non compattato, ha una portata di ≅ 1 daN/cmq, sicchè spesso la
dimensione della piastra risulta insufficiente a trasferire al terreno, il carico assiale di un
montante di un generico ponteggio in condizione di servizio (800 daN circa).
Per evitare di “sfondare” il pavimento e poter garantire la stabilità del montante, è buona
norma interporre tra la basetta ed il piano d’appoggio del ponteggio, un elemento, per
esempio di legno, avente una superficie maggiore della piastra, inchiodato (alle piastra).
La decisione sulla dimensione e la natura dell’elemento di interposizione, spetta
all’utilizzatore/progettista, dopo aver valutato la consistenza del piano d’appoggio del
ponteggio, ed il risultato di tale decisione diventerà parte integrante del progetto esecutivo.
Conclusione:
Ai fini della sicurezza, il ponteggio deve essere montato in conformità di un progetto
firmato da professionista abilitato.
Nella scelta del materiale da utilizzare in funzione di elemento di ripartizione, scartare
sempre tutto ciò che non offre sufficienti garanzie di stabilità, tipo pietre e mattoni
(attualmente sono in commercio degli elementi di interposizione realizzati in materia
plastica – sottobasette - che svolgono un’efficace azione di ripartizione dei carichi).
Per il livellamento dei piani inclinati, si consiglia l’utilizzo di apposite basette inclinabili, da
impiegare secondo uno schema autorizzato. |
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n. 7 del 30.09.2003 - Basetta regolabile inclinabile |
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Oggetto: Basetta regolabile inclinabile
Rif. Legislativi: D.P.R. n. 164/1956
Scopo: Corretto impiego dell’elemento
La basetta regolabile inclinabile viene utilizzata per risolvere particolari problemi di
tracciamento del ponteggio su piani non regolari e soprattutto in pendenza (scivoli, rampe
ecc.).
Come per la normale basetta regolabile con piastra fissa, ha una vite filettata con la quale
è possibile livellare i montanti di partenza del ponteggio, mentre la piastra di base è
incernierata allo stelo ed ha una possibilità di movimento che le consente di assumere,
rispetto alla verticale rappresentata dal montante del ponteggio, un‘inclinazione di ≅ 27°.
Per l’uso in sicurezza dell’elemento, oltre alle prescrizioni già fornite per l’uso delle normali
basette regolabili (vedi scheda n. 6 del 30.09.2003), è importante procedere al bloccaggio
della piastra inclinabile al pavimento, per mezzo di idonei tasselli ad espansione (vedi
capitolo IV dalla nostra estensione n. 21655/PR/OP/PONT/E del 06.08.2003).
Conclusione:
Per il corretto impiego dell’elemento, ai fini della sicurezza, prima della messa in opera
dell’elemento, verificare la consistenza dei piani d’appoggio del ponteggio e rispettare
scrupolosamente le specifiche tecniche fornite dalla nostra Autorizzazione Ministeriale. |
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n. 8 del 30.09.2003 - Ancoraggio |
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Oggetto: L’ancoraggio del ponteggio
Rif. Legislativi: D.P.R. n. 164/1956
Scopo: Assicurare il corretto montaggio del ponteggio.
La stabilità del ponteggio è assicurata dagli ancoraggi i quali pertanto devono:
• essere di tipo autorizzato
• essere dimensionati alle spinte trasmesse localmente dal ponteggio
• “lavorare” sia a trazione sia a compressione
• essere in numero sufficiente alle dimensioni del ponteggio.
Ancoraggi idonei
L’autorizzazione ministeriale riporta le tipologie di ancoraggi che è possibile utilizzare
nell’ambito degli schemi autorizzati. Vale la pena ricordare che è di importanza
fondamentale per la sicurezza dell’opera da realizzare, attenersi a quanto riportato dal
libretto di omologazione circa la scelta dell’ancoraggio ed il suo posizionamento.
Un ancoraggio efficace deve essere posizionato in corrispondenza del nodo traversomontante
del ponteggio e soprattutto collegarsi a parti resistenti dell’opera fissa.
E’ indispensabile aggiungere poi, che gli schemi autorizzati non considerano le spinte
orizzontali che derivano dalle possibili applicazioni al ponteggio, di teli di protezioni o
tabelloni pubblicitari e che pertanto l’indicazione data dalla Norma, di realizzare n. 1
ancoraggio almeno ogni 22 mq di ponteggio, spesso risulta insufficiente.
E’ importante, quindi, in presenza di ponteggi aventi schemi diversi da quelli autorizzati, richiedere
l’intervento di un professionista abilitato che nell’ambito di uno specifico progetto, scelga la
tipologia più adatta di ancoraggio (autorizzato).
Per l’ancoraggio a tassello, senz’altro il più usato, l’autorizzazione ministeriale prescrive un
saggio in opera della tenuta del dispositivo. La prova può risultare molto semplice se si ha
in dotazione uno specifico dinamometro.
Conclusione: L’ancoraggio è un elemento autorizzato, pertanto può essere utilizzato solo
se è presente nel libretto del ponteggio.
Sicuramente non può essere utilizzato il filo di ferro ritorto oppure l’ancoraggio regolabile.
Per assicurarsi che l’ancoraggio sia effettivamente realizzato su parti stabili dell’edificio è
necessario eseguire delle prove di estrazione direttamente in cantiere. |
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n.9 del 30.09.2003 - Istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio del ponteggio |
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Oggetto: Istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio
Rif. Legislativi: Scaffoldings metallici fissi art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Scopo: Identificare un elenco dettagliato di verifiche che il responsabile del cantiere deve
eseguire per l’accertamento della conformità e della sicurezza del ponteggio.
Alcune di queste verifiche sono obbligatorie e bisognerà darne un riscontro
documentale agli organi preposti alla vigilanza. (vedi scheda n. 4)
1 GENERALITA'
1.1 Il disegno esecutivo, unitamente alla copia dell'autorizzazione, deve essere tenuto in cantiere a
disposizione delle autorità di controllo.
Il disegno esecutivo deve essere conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; ogni
modifica del ponteggio, che deve essere compatibile con la sua stabilità, può avere luogo solamente
nell'ambito dello schema tipo e deve essere riportata sul disegno esecutivo.
Per ponteggi di altezza inferiore a 20 m, il disegno esecutivo deve essere firmato dal responsabile del
cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante, mentre per i ponteggi di altezza superiore
a 20 m, per ponteggi non conformi agli schemi tipo e per opere speciali, deve essere redatto un progetto
firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto negli albi
professionali.
E' vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature, a meno che non
si sia provveduto a redigere apposito calcolo, eseguito da ingegnere o da architetto abilitato all'esercizio
della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato.
Tale calcolo può tenere conto della permeabilità delle strutture servite.
1.2.- Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate da personale pratico.
Ilresponsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio sia montato a regola d'arte, in conformità al
disegno esecutivo ed osservando le norme sopra citate e le seguenti istruzioni.
1.3 - Gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro impiego allo scopo
di eliminare quelli che presentino deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del
ponteggio.
Gli elementi insufficientemente protetti contro la corrosione non devono essere impiegati.
1.4. - Gli addetti alle operazioni di montaggio, controllo e smontaggio, devono essere forniti delle
attrezzature necessarie ed usare durante il lavoro, almeno i seguenti dispositivi di
protezione individuale : guanti, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole, cinture a bretella
provviste di un mezzo per l'aggancio alle strutture del ponteggio o ad opportuni organi di ritenuta.
2 MONTAGGIO
Il montaggio del ponteggio deve essere eseguito secondo le seguenti istruzioni.
2.1.L'appoggio del ponteggio deve avvenire con le seguenti modalità:
- il piano di appoggio deve offrire garanzie sufficienti di resistenza durevole, da verificare
preliminarmente.
- la ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata per mezzo di basette con
l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso in modo da non
superarne la resistenza unitaria; detti elementi devono offrire resistenza sufficiente all'azione delle
basette. Quando in conseguenza dell'impiego di basette regolabili, il primo traverso dei telai sia
posto ad un'altezza del piano di appoggio maggiore di 205 cm, le basette devono essere fissate agli
elementi di ripartizione che, in tal caso, interesseranno almeno due montanti attigui.
2.3. Nel corso del montaggio del ponteggio si deve costantemente verificare:
- la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo da assicurare, seguendo il disegno esecutivo, la
costruzione di impalcati accostati all'opera in costruzione.
- la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;
- l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;
- l'assetto operativo dei dispositivi di collegamento assiale dei telai (spine a verme);
- la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali e telai di
parapetto;
- il rispetto della distanze orizzontali e verticali previste dal disegno esecutivo;
- la messa in opera degli ancoraggi,che dovrà attenersi ai sistemi previsti secondo le indicazioni
riportate nei disegni dell'allegato A e delle diagonali (di facciata ed in pianta),che dovrà avvenire
seguendo il normale progredire del montaggio del ponteggio ed in conformità ai disegni esecutivi.
- che la distanza tra il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio e l'ultimo ordine di
ancoraggi, non superi i 4.00 m. Ove per esigenze specifiche fosse necessaria un'altezza libera del
ponteggio, oltre l'ultimo ordine di ancoraggi, eccedente i 4.00 m, dovranno essere previsti
progettualmente accorgimenti opportuni per garantire la stabilità della struttura.
2.4 - Il montaggio deve essere effettuato nel seguente ordine:
• Controllo dell'efficienza dei piani di appoggio e della resistenza degli elementi di ripartizione del
carico.
• Messa in opera dei telai di base.
• Dopo aver eseguito il primo orizzontamento, si mettono in opera gli ancoraggi e nel contempo si
provvede a controllare la verticalità dei montanti ed i loro interassi.
• Si prosegue il montaggio avendo cura di realizzare sistematicamente la messa in opera degli
ancoraggi e di ottemperare alle istruzioni sotto riportate.
• Il montaggio degli impalcati deve essere realizzato dall’impalcato del piano sottostante, curando che
vengano attivati i dispositivi di blocco dell’impalcato stesso sul traverso.
• Qualora non sia prevista la presenza di impalcati a tutti i piani di ponteggio, il montaggio e lo
smontaggio di impalcati deve essere effettuata dal piano di ponteggio immediatamente sottostante
disponendo su tale piano un impalcato provvisorio costituito da tavole in legname aventi lunghezza
non inferiore a 2.5 m, larghezza non inferiore a 30 cm e spessore non inferiore a 5 cm.
La realizzazione di tale impalcato provvisorio deve procedere da un campo di ponteggio (costituito
dall’impalcato corrispondente al sistema di accesso definitivo realizzato con impalcati forniti di botola,
ovvero da impalcato provvisorio realizzato in un campo di ponteggio accessibile dall’opera servita),
verso l’estremità del ponteggio.
Lo smontaggio di tale piano provvisorio di impalcato deve avvenire in senso inverso dall’estremità
fino alla campata iniziale di partenza.
2.5. Nel montaggio degli elementi costituenti il ponteggio devono essere osservate le seguenti istruzioni:
• i telai portanti verticali devono avere i montanti collegati assialmente in modo che gli stessi siano atti
a resistere agli sforzi di trazione;
• i correnti, le diagonali, i telai-parapetto, le travi per varchi e passi carrai ed i parasassi devono essere
collegati in almeno due punti curando l’attivazione dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale;
il dispositivo di collegamento deve realizzare l’unione degli elementi in maniera tale che la
separazione degli stessi possa avvenire solo con intervento volontario e ne sia esclusa la
disattivazione per causa accidentale;
• su tutti i riquadri orizzontali dei piani ancorati si devono realizzare collegamenti di controventatura in
pianta, come previsto nello schema tipo, curando l’attivazione dei dispositivi contro lo sganciamento
accidentale. I controventi orizzontali potranno essere rimossi esclusivamente quando vengano
sostituiti con sistemi di irrigidimento orizzontale realizzati con impalcati metallici prefabbricati;
• in tutti i campi del piano di facciata esterna si devono realizzare controventamenti longitudinali (di
facciata) mediante telai-parapetto e, quando previsto dagli schemi-tipo, mediante diagonali, curando
l’attivazione dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale;
• i montanti di sommità devono superare di almeno 1.2 m l’ultimo impalcato o il piano di gronda;
• gli ancoraggi devono essere realizzati su strutture resistenti in conformità agli schemi di cui
all’allegato A;
• gli ancoraggi devono essere disposti seguendo quanto indicato nello schema tipo del ponteggio e
comunque ogni 22 mq;
• quando il ponteggio viene montato in zone con altitudine sul livello del mare superiore a quelle
indicate negli schemi tipo, si deve provvedere ad effettuare specifico calcolo di verifica.
2.6 - Qualora non sia possibile realizzare l’accesso ai piani di ponteggio direttamente dall’opera servita,
devono essere montati impalcati provvisti di botole e devono essere utilizzate le apposite scale nel
rispetto del 6° comma dell’art. 8 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164.
Quando un piano di ponteggio non viene utilizzato, la campata contenente la scala deve essere fornita di
protezioni, oltre che verso il vuoto , anche verso l’impalcato adiacente, a meno che questo non sia
provvisto di parapetti normali con arresto al piede.
2.7 - Qualora sia necessario utilizzare elementi di ponteggio a tubi e giunti per realizzare il
livellamento del piano di partenza dei ponteggi a telaio, o per partenze particolari, o per ottenere
aperture per passi carrai, o per parasassi, è necessario:
• che gli elementi di ponteggio a tubi e giunti appartengano ad unico tipo di ponteggio autorizzato;
• che vengano scrupolosamente seguiti , per la parte realizzata in tubi e giunti , gli specifici
schemi previsti nell’allegato A;
• che il serraggio dei giunti venga effettuato con il momento indicato dal fabbricante.
• che sia possibile realizzare la giunzione tra elementi a tubi e giunti ed elementi a telaio
senza il ricorso a soluzioni di ripiego ovvero all’utilizzo di elementi non previsti nelle
autorizzazioni;
• che si provveda comunque a chiudere i telai prefabbricati in prossimità dell’innesto.
3 - IMPIEGO.
3.1 - Piani del ponteggio.
I piani del ponteggio destinati al lavoro devono:
- essere del tipo previsto nella relazione tecnica. Nel caso di utilizzo di tipi diversi dovranno essere
osservate le modalità previste dalle disposizioni ministeriali in merito alla compatibilità della
sostituzione: in tale ipotesi dovrà conservarsi in cantiere una relazione firmata dal responsabile del
cantiere e, quando necessario, dal progettista della struttura, in merito alla compatibilità della
modifica apportata con i problemi di sicurezza e di stabilità;
- essere ben accostati tra loro e all’opera in costruzione è consentito un distacco dalla muratura non
superiore a 20 cm.
- essere utilizzati solo allorquando non distino più di due metri dall’ordine più alto di ancoraggi;
- essere provvisti, su ciascun lato libero, di un telaio-parapetto e da un fermapiede.
- avere il bordo superiore del corrente più alto a non meno di 1.00 m dal piano dell’impalcato;
- essere provvisti di fermapiedi, sistemato con il bordo inferiore a contatto con il piano dell’impalcato,
con altezza non inferiore a 20 cm.
- essere provvisti, per tutta l’estensione dell’impalcatura di lavoro (escluse le zone interdette al transito
di persone), di un parasassi capace di intercettare la caduta dei materiali.
3.2. Protezioni contro la caduta di materiali.
Il parasassi , che deve estendersi per almeno 1.50 m dal filo del montante esterno deve essere
realizzato secondo gli schemi indicati nell'allegato A.
Quando fosse necessario effettuare lavori nel 1° piano del ponteggio , la protezione contro la caduta di
materiali da tale piano deve essere effettuata ricorrendo a graticciati o schermi in rete a maglie fitte - da
collocare sulla facciata esterna del ponteggio estesi a tutta la zona di facciata del 1° piano del ponteggio
interessata dai lavori.
I fermapiedi devono essere accostati all’impalcato ed avere altezza di almeno 20 cm.
3.3. Sovraccarichi.
I piani di lavoro non devono essere caricati con carichi di servizio superiori a quelli indicati negli schemitipo
dell’allegato A.
I ponteggi, inoltre, devono essere provvisti di indicazione chiara e visibile delle condizioni
massime ammissibili di carico.
3.4 Controlli.
3.4.1 Il responsabile del cantiere deve assicurarsi, ad intervalli periodici - e comunque ogni tre mesi - o
dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni del lavoro:
• dello stato degli appoggi;
• della verticalità dei montanti;
• dell’efficienza dei collegamenti;
• dell’efficacia degli ancoraggi e delle protezioni contro le cadute di persone e di materiali,curando
l’eventuale sostituzione degli elementi inefficienti.
3.4.2 - Il capo cantiere deve far sistematicamente controllare, da persona competente:
• la regolarità degli impalcati ed il loro fissaggio al ponteggio;
• l’esistenza di parapetti sugli impalcati di lavoro;
• il rispetto dei limiti di sovraccarico previsti e l’osservanza dei limiti nel numero degli impalcati
carichi, fissati nello schema tipo;
• l’osservanza del divieto di salire lungo i montanti;
• la corrispondenza della disposizione e del tipo di ancoraggi, secondo quanto previsto nel progetto;
• l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e della messa a terra del ponteggio.
3.4.3- Gli impianti elettrici e gli apparecchi mossi elettricamente, comunque interessanti il ponteggio,
debbono essere, per costruzione, idonei alla condizioni di lavoro (umidità, pioggia, ecc..) ed essere
installati in modo da evitare sulle strutture tensioni di contatto.
4 - SMONTAGGIO.
Si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- lo smontaggio del ponteggio deve essere graduale;
- gli ancoraggi e gli irrigidimenti devono essere smontati gradualmente, di pari passo con il
progredire dello smontaggio ed in modo da garantire la stabilità della struttura;
- gli elementi del ponteggio devono essere calati utilizzando mezzi appropriati, evitando di gettarli
dall’alto. |
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n.10 del 30.09.2003 - Diligenza professionale |
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Oggetto: Diligenza professionale
Rif. Legislativi: Art. 1176 II comma del Codice Civile
Scopo: Responsabilizzare l’utilizzatore durante la scelta del prodotto.
Ogni fabbricante costruisce il suo modello di ponteggio dopo aver ottenuto l’Autorizzazione dal
Ministero del Lavoro. L’autorizzazione ministeriale autorizza la ditta a produrre il ponteggio
conformemente ai disegni autorizzati. La copia del libretto ministeriale è pertanto un documento
molto importante al punto che il Ministero sancisce per il costruttore l’obbligo del rilascio.
Lo scopo del rilascio del libretto ministeriale è, quindi, consentire all’acquirente la verifica
della conformità del prodotto acquistato alle disposizioni previste dalla legge.
Si può tranquillamente aggiungere che l’acquirente che si accinge a utilizzare il ponteggio per la
sua attività professionale, abbia l’obbligo di procedere alla verifica della merce acquistata con
gli “strumenti” di cui dispone, consapevole che per strumenti si intende anche le sue conoscenze e
capacità professionali: l’omissione dei controlli obbligatori, porterebbe ad una negligenza
professionale, art. 1176 c.c. soprattutto se l’acquirente ha le risorse per poterli fare (ad esempio
se dispone di un ufficio acquisti).
Inoltre, è bene precisare che, nel caso l’utilizzo di materiale non conforme a legge, provocasse
danno a terzi, si realizzerebbe un fatto illecito colposo art. 2043 c.c., di cui l’utilizzatore
dovrebbe rispondere a causa della sua negligenza professionale.
In questo caso l’utilizzatore-acquirente di materiale inidoneo non potrebbe usufruire né di
copertura assicurativa per la responsabilità civile, né della garanzia per vizi sul materiale a lui
dovuta dal venditore, dato che, in presenza di un libretto ministeriale che viene rilasciato
obbligatoriamente, questi vizi risultano facilmente riconoscibili. art. 1491 c.c.
Ecco siamo arrivati al vero problema. E’ noto che sul mercato esiste una vasta offerta di ponteggi
delle più disparate tipologie, ed è altrettanto noto che il costo del ponteggio può essere
sensibilmente diverso in rapporto al modello e cambiare da produttore a produttore.
Spesso dietro ad un prezzo esageratamente basso si cela un prodotto di pessima qualità e
fattura. Ma la pessima qualità e fattura del prodotto non sono affatto ben mascherate; anzi
sarebbero facilmente riconoscibili se solo si procedesse ad un semplice confronto incrociato dei
materiali acquistati con la copia del libretto ministeriale.
Le conseguenze estreme del mancato controllo possono causare quanto sopra descritto.
Conclusione: Si consiglia, di controllare sempre il materiale che si sta acquistando verificandone
la corrispondenza con i disegni e le tabelle dell’Allegato A del libretto ministeriale, principalmente
verificare gli spessori dei materiali con le tolleranze dichiarate. Infatti il mancato controllo dei
materiali, quindi la conseguente “Negligenza Professionale”, non consente al compratore
l’accertamento e la contestazione al fabbricante, dei vizi del prodotto facilmente
riconoscibili.
Alcuni costruttori di ponteggio hanno deciso di sottoporre la loro produzione a visite di controllo
eseguite da un Istituto di comprovata serietà ed autorevolezza le cui ispezioni sono
riconosciute dal Ministero del Lavoro. A seguito di riscontri positivi sulla produzione, l’istituto
rilascia un marchio di prodotto denominato SQ Scaffoldings. |
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n.11 del 30.09.2003 - Spessori nominali dei tubi dei ponteggi metallici fissi |
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Oggetto: Spessori nominali dei tubi dei ponteggi metallici fissi
Rif. Legislativi: Circolare del M.L.P.S. n. 28/2004, - Chiarimenti concernenti le
tolleranze dimensionali dei profili cavi.
Scopo: Con questa circolare il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni aggiornate circa
la conformità degli spessori minimi dei tubi utilizzabili per la costruzione di elementi di
ponteggi metallici fissi (D.P.R. 164/1956).
Il nuovo documento pone ordine e chiarezza alle diverse indicazioni fornite dalle Circolari
n. 85/78, n. 44/90, n. 132/91, che sono, rispettivamente le istruzioni per la compilazione
delle relazioni tecniche per i ponteggi metallici fissi a tubo e giunto, a telai prefabbricati e a
montanti e traversi.
Implicitamente viene accettata, con il meccanismo dell’adeguamento al progresso
tecnologico, una realtà già consolidata nell’industria siderurgica e pertanto aderente alla
quotidianità dei fabbricanti di ponteggio, che da questa industria dipendono.
La tolleranza negativa sullo spessore nominale dei tubi, applicabile a tutti i profili cavi
utilizzati per la costruzione di tutte le tipologie di ponteggi, diventa -10%. La tabella che
segue fornisce le nuove indicazioni sulla conformità dei montanti. |
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n.12 DEL 19.10.2006 - UNIK SYSTEM< |
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Oggetto: UNIK-SYSTEM Sistema di ponteggio multifunzionale brevettato
Nella precedente, abbiamo brevemente accennato alla specificità che
contraddistingue ogni singola tipologia di ponteggio; specificità che orienta e determina la
scelta dell’utilizzatore.
Le diverse tipologie di ponteggio non “comunicano” tra loro: le specificità cioè sono tali che
(salvo che per qualche accessorio) i ponteggi non si integrano tra loro.
Questo fatto rappresenta un grosso problema sia in termini di praticità d’uso, sia in termini
di investimenti, perché risulta indispensabile acquistare elementi aventi forma diversa e
pertanto incompatibili tra loro perché progettati per ponteggi diversi, che però svolgono la
stessa funzione.
La nostra azienda, ha cercato di minimizzare questo problema pensando ad un sistema
di ponteggio multifunzionale.
E’ stato quindi realizzato UNIK SYSTEM il 1° SISTEMA DI PONTEGGIO
MULTIFUNZIONE realizzato con un numero contenuto di elementi ed accessori che
cumula le caratteristiche e le specificità delle diverse tipologie di ponteggio esistenti sul
mercato.
UNIK SYSTEM è tanti ponteggi su misura.
Il limitato numero di pezzi da impiegare consente di risparmiare spazio di magazzino e
risorse finanziare. La possibilità di utilizzare gli stessi impalcati metallici (tavole e
fermapiedi) sul tutte le versioni di ponteggi che compongono l’UNIK SYSTEM è solo uno
dei tanti vantaggi che offre il nostro sistema. |
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n. 13 del 10.11.2006 - Guida alla scelta del ponteggio di qualità |
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Oggetto: Guida alla scelta del ponteggio di qualità’
Il ponteggio metallico è un’attrezzatura ampiamente diffusa nei nostri cantieri edili ormai
da molti anni e numerose sono le aziende costruttrici presenti sul mercato (circa
cinquanta).
Si ritiene che coloro che lo hanno utilizzato o che lo utilizzano regolarmente, abbiano
acquisito competenze minime sufficienti per valutare le caratteristiche dei diversi prodotti
presenti oggi sul mercato.
In verità con l’avvento del “Multidirezionale”, ma soprattutto con l’approvazione delle nuove
norme tecniche della Comunità Europea sui ponteggi (EN 12811 - 12810 – 74) per entrare
nella sostanza del prodotto occorre cogliere la “Logica del Sistema Scaffoldingso”.
Il ponteggio è diventato un “Sistema” che per funzionare bene, deve avere alcuni requisiti
fondamentali come ad esempio:
A la qualità e completezza del progetto;
B la sicurezza;
C il servizio;
Il Sistema trova una sua logica se i vari modelli o tipologie di ponteggi sono accomunati
da una presenza trasversale di elementi identici utilizzabili per tutto il sistema (ciò riduce il
numero dei pezzi da produrre), ed è valido, il Sistema, se:
1. tutta la produzione è realizzata nel rispetto delle norme tecniche e con materiali aventi
una qualità garantita;
2. esistono determinati elementi accessori che facilitano l’impiego degli elementi
fondamentali;
3 sono individuati e definiti i sistemi e i dispositivi di sicurezza necessari per ridurre i
rischi inerenti il montaggio/smontaggio dei ponteggi;
4 esiste un imballaggio specifico degli elementi;
5 è disponibile una struttura ingegneristica di sostegno per la progettazione di strutture
anche complesse e per la gestione delle incombenze amministrative legate al
ponteggio (Pi.MUS, disegni, sopralluoghi ed assistenza in cantiere, verifiche di idoneità
dei materiali, etc);
6 esiste la disponibilità di integrare il materiale di proprietà con materiale preso a
noleggio;
7 esiste un collegamento post vendita in grado di fornire suggerimenti tecnici,
informazioni e comunicazioni sull’evoluzione del settore. |
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